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Ordinanza — n. 22921/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Fernando Gongora Plaza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by refusing to grant generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning free from manifest illogic. Consequently, the decision to deny these circumstances was deemed unreviewable in cassation, as the appellate judge only needed to reference decisive elements rather than all favorable facts.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The refusal of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the lower court's reasoning lacks manifest illogic, requiring only reference to decisive elements rather than an exhaustive review of all facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifest illogical reasoning inadmissibility in cassation appellate court review criminal procedure appeal prestazioni per lesione al ginocchio risarcimento del danno alla persona caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Il motivo è inammissibile; invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONGORA PLAZAS IVAN FERNANDO nato a IBAGUE( COLOMBIA) il 07/07/1985 avverso la sentenza del 18/08/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 18/08/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, in data 11/05/2020, nei confronti di GONGORA FiAZAS IVAN FERNANDO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 582 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile; invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARDO i DEP TATO !N Cf\NCiL !_FR