Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding housing emergency defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court ignored the housing emergency crisis in Asti as a mitigating circumstance, but the court found this argument generic and lacking specific correlation to the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 54 c.p.: A cassation appeal alleging a violation of the law due to the non-consideration of a specific factual situation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or lack a direct correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMSEM YOUNES nato il 10/02/1975 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La corte di appello di Torino, con sentenza in data 5 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Asti, in data 9 luglio 2018, nei confronti di Samsem Younes confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 633, comma 2, cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art 54 cp nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, poiché la corte non aveva tenuto conto della situazione di emergenza abitativa in cui versava non solo l'odierno ricorrente ma l'intera città di Asti.
Il motivo è inammissibile in quanto è fondato su argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già esposto come l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo possano essere invocate solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019;
Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015). In questo caso la situazione di necessità era risalente e si era trascinata per anni, pertanto, aveva perso il suo carattere scriminante. - erronea applicazione dell'art. 131 bis e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in considerazione dello stato di abbandono e disuso dell'immobile occupato nonché del comportamento non abituale dell'imputato, posto in essere per motivi di natura morale e sociale. Il motivo è manifestamente infondato e difatti, nel caso di specie, la corte d'appello ha specificato come la reiterazione dell'occupazione segna la continuità della condotta criminosa che impedisce di valutarla in termini di particolare tenuità, tenuto conto anche della continua violazione dell'intervenuto ordine di sgombro.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore I NAZIO PARDO Il Presidente TATO I