Ordinanza — n. 22918/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; ‘\, E IN DIRITTO • La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13/07/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 08/09/2020, nei confronti di TERRASI 'SALVATORE in relazione ai .reati di cui agli artt. 628, co. 2 c.p., 624, 625 nn. 4 e 6 c.p., con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, dichiarato delinquente professionale ex art. 105 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. B) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 105 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 22918/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; ‘\,
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO • La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13/07/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 08/09/2020, nei confronti di TERRASI 'SALVATORE in relazione ai .reati di cui agli artt. 628, co. 2 c.p., 624, 625 nn. 4 e 6 c.p., con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, dichiarato delinquente professionale ex art. 105 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. B) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente sussume che la sentenza della Corte di appello di Torino difetti del requisito di motivazione, limitandosi a riportare per relationem l'iter argomentativo-deduttivo dei giudici di primo grado. Per contro, la Corte di appello a pagg. 6 e ss. della sentenza, ha puntualmente motivato sia avuto riguardo il giudizio di colpevolezza dell'imputato (grazie alle deposizioni delle p.o. che corroborano la violenza esercitata dal TERRASI al fine di impossessarsi di cose altri e corrispondente al reato di rapina contestato), sia pure in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali specifici e alla personalità del reo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore I NAZIO PARDO Il Preside