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Ordinanza — n. 22915/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription and evidence grounds for theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vitale Biagio inadmissible regarding prescription and evidentiary sufficiency. The appellant argued the crime was time-barred and the conviction relied solely on vague prosecutor statements. The court rejected these claims, noting the prescription defense was premature and the lower courts properly evaluated all evidence without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 157, 192, 648 c.p.; The Court of Cassation holds that a prescription defense is inadmissible if the time bar had not yet matured at the time of the appellate judgment, and that appellate courts cannot substitute their own evaluation of evidence sources for those of the trial judges.

Parole chiave

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criminal prescription defense evidence sufficiency review general mitigating circumstances appellate court reasoning theft conviction appeal indennità di patrocinio altri capi d'accusa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 648 c.p.
E IN DIRITTO La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26 gennaio 2017, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli, in data 14 maggio 2010, nei confronti di Vitale Biagio in relazione al reato di cui ali art. 648 cp.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Il motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE BIAGIO nato a FRATTAMAGGIORE il 14/06/1951 avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26 gennaio 2017, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli, in data 14 maggio 2010, nei confronti di Vitale Biagio in relazione al reato di cui ali art. 648 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 648 cp, ritenendo che il delitto contestato fosse prescritto alla data della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non può costituire oggetto di censura la mancata declaratoria della prescrizione che alla data della pronuncia del dispositivo non era ancora maturata. - violazione di legge in relazione agli artt. 192 cpp e 648 cp.

In particolare, il ricorrente sosteneva che l'affermazione di responsabilità penale si fosse basata unicamente e genericamente sulle affermazioni ricavate dalle deposizioni della P.G. Il motivo è inammissibile e infatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. La corte ha evidenziato come la versione fornita dall'imputato presentasse aspetti di insuperabile vaghezza e fosse incompatibile con quanto osservato dai Carabinieri. - violazione di legge con riferimento agli artt. 132, 133, 62 bis cp in relazione akart. 648 cp.

Il motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti genenche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie la corte d'appello, che condivideva e si riportava alla motivazione del giudice di primo grado, ha evidenziato non solo l'attinenza della condotta in esame con l'attività professionale dell'imputato ma anche i contatti che questi aveva con gli altri ricettatori. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. C ì deciso il 17/05/2022 Consigliere Estens re DEPOSITAT