Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22913/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on trademark counterfeiting, ruling conviction correct under criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22913/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Kouta Samba inadmissible, upholding the lower court's conviction for trademark counterfeiting and receipt. The defendant argued that the goods were not grossly counterfeit and that the receipt charge was improper, but the court found no error in the legal qualification. The decision rests on the established principle that the crime of selling counterfeit goods protects public trust in trademarks and constitutes a danger crime, rendering the gross counterfeiting requirement unnecessary for conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 474 c.p.; Art. 648 c.p.; The crime of selling goods with counterfeit marks is a danger offense protecting public trust in trademarks, so gross counterfeiting is not required for conviction, and receipt and counterfeiting charges can coexist without speciality.

Parole chiave

Generato dall'IA
trademark counterfeiting danger crime gross counterfeiting receipt of stolen goods speciality relationship public trust inadmissible appeal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474 c.p.
1 lett, b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 474 c.p. e dell'art.
Art. 648 c.p.
b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 648 c.p. Quanto al primo motivo, l'imputato deduce che la condotta sia riconducibile alle ipotesi del c.d.
Art. 606 c.p.p.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., co.
Art. 49 c.p.
e dell'art. 49, comma 2, c.p.; violazione di legge penale ex art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 606 c.p
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., co.
art. 474 c.p
1 lett, b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 474 c.p.
art. 648 c.p
b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 648 c.p.
art. 473 c.p
conseguentemente gli oggetti non sono frutto di contraffazione ai sensi dell'art. 473 c.p.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
I vizi denunciati non sussistono: ed invero, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTA SAMBA nato il 14/11/1977 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 2c2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 1/10/2021 la condanna del Tribunale di Livorno, in data 21/12/2017, nei confronti di KOUTA SAMBA in relazione ai reati di cui agli artt.474 e 648 c.p. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., co. 1 lett, b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 474 c.p. e dell'art. 49, comma 2, c.p.; violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., co. 1 lett. b c.p.p.; erronea applicazione dell'art. 648 c.p. Quanto al primo motivo, l'imputato deduce che la condotta sia riconducibile alle ipotesi del c.d. falso grossolano, poiché la falsificazione per essere tale deve essere macroscopica e di palmare evidenza al punto da indurre in inganno la generalità dei consociati (non già gli esperti di settore).

Quanto al secondo motivo, l'imputato deduce che non potendosi la sua condotta qualificare nell'alveo dell'art. 474 c.p. conseguentemente gli oggetti non sono frutto di contraffazione ai sensi dell'art. 473 c.p. e, mancando il reato presupposto ai sensi dell'art. 648 c.p., non può configurarsi neppure l'imputazione per ricettazione. Il ricorso è inammissibile. I vizi denunciati non sussistono: ed invero, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. \\J Così deciso il