Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Gaeta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gaeta argued for a violation of law and lack of reasoning concerning his criminal responsibility, but the court found his grounds were not specific. The appeal was rejected because it merely repeated reasons already discussed and dismissed by the lower court without new specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are not specific and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA ROBERTO nato a SALERNO il 18/09/1997 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 12/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE dì SALERNO, in data 28/10/2019, nei confronti di GAETA ROBERTO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicc:hitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed invero, la Corte d'appello ha puntualmente motivato sulla circostanza della violenza esercitata nei confronti della vittima dopo l'impossessamento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05