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Ordinanza — n. 22907/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22907/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMMINO GENNARO nato a TARANTO il 03/06/1982 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO SEZ.OIST. di TARANTO, con sentenza in data 03/12/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 15/09/2020, nei confronti di BOMMINO GENNARO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla determinazione della pena. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile. Tra i requisiti del ric:orso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comrna 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 22907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione internazionale modalità di calcolo dell'ammenda quantificazione del torto morale riesame dell'entità pena divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMMINO GENNARO nato a TARANTO il 03/06/1982 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO SEZ.OIST. di TARANTO, con sentenza in data 03/12/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 15/09/2020, nei confronti di BOMMINO GENNARO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla determinazione della pena. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile. Tra i requisiti del ric:orso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comrna 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto alla seconda doglianza la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Este i ore IGNAZIO PARD Il Presidente rY,3.POSITI-,1-0 :N CAN r . _LERIA .-s., 1 3 G I li qt• •\k) oggi, 1