Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22906/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22906/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLORUSSO FRANCESCO nato a ANDRIA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 22/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 15/10/2013, nei confronti di PIZZOLORUSSO FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22906/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale recidiva nell'infrazione altri reati commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 c.p
La sentenza di appello precisa quanto alla responsabilità l'avvenuta confessione dei fatti in ordine al primo episodio; quanto al secondo, l'unico motivo di appello proposto riguardava la qualificazione giuridica che la Corte di Appello conferma nei termini dell'art. 648 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e„ in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLORUSSO FRANCESCO nato a ANDRIA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 22/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 15/10/2013, nei confronti di PIZZOLORUSSO FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di as,pecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza di appello precisa quanto alla responsabilità l'avvenuta confessione dei fatti in ordine al primo episodio; quanto al secondo, l'unico motivo di appello proposto riguardava la qualificazione giuridica che la Corte di Appello conferma nei termini dell'art. 648 c.p. sulla base degli elementi probatori ampiamente esposti nella pag. 5 dei motivi esposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e„ in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente LUC IMPERIACI DTìiTATO