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Ordinanza — n. 22904/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22904/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUERRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/04/1978 BOCCIA ALESSIA nato a ROMA il 20/08/1975 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 27/03/2014, nei confronti di GUERRA GIUSEPPE e BOCCIA ALESSIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', alle attenuanti generiche, alla recidiva ed alla pena è inammissibile, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 22904/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. :34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Infine, anche la recidiva appare motivata in ragione della particolare pericolosità dimostrata dalle modalità consumative del delitto. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di ,euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati reato di pirateria della strada altri reati risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUERRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/04/1978 BOCCIA ALESSIA nato a ROMA il 20/08/1975 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 27/03/2014, nei confronti di GUERRA GIUSEPPE e BOCCIA ALESSIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', alle attenuanti generiche, alla recidiva ed alla pena è inammissibile, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. :34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Infine, anche la recidiva appare motivata in ragione della particolare pericolosità dimostrata dalle modalità consumative del delitto. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di ,euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARD Il Presid te MRERIALI o r