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Ordinanza — n. 22903/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22903/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARUTA ANTONIO nato a NAPOLI il 31/05/1987 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza •ex art. 599 bis c.p.p.. in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 22/03/2018, nei confronti di ARUTA ANTONIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cpp Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22903/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p.. in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 22/03/2018, nei confronti di ARUTA ANTONIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cpp Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riscossione di pene pecuniarie pena convenzionale ripudiazione motivi di cassazione sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza •ex art. 599 bis c.p.p..
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARUTA ANTONIO nato a NAPOLI il 31/05/1987 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza •ex art. 599 bis c.p.p.. in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 22/03/2018, nei confronti di ARUTA ANTONIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cpp Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore IGNAZIO PARDO Il Pres