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Ordinanza — n. 22899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICCARELLI ENRICO nato a MASSA DI SOMMA il 04/07/1988 CICCARELLI GIANLUCA nato a MASSA DI SOMMA il 17/12/1991 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTO,E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 01/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 27/01/2020, nei confronti di CICCARELLI ENRICO, CICCARELLI GIANLUCA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati; erronea applicazione dell'art. 640 c.p. per assenza degli elementi costitutivi del reato.

Regesto Legislator

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art. 640 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 22899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità dei genitori verdetto di colpevolezza responsabilità per incidente stradale azione intesa alla dichiarazione di responsabilità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 640 c.p
640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati; erronea applicazione dell'art. 640 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICCARELLI ENRICO nato a MASSA DI SOMMA il 04/07/1988 CICCARELLI GIANLUCA nato a MASSA DI SOMMA il 17/12/1991 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTO,E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 01/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 27/01/2020, nei confronti di CICCARELLI ENRICO, CICCARELLI GIANLUCA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati; erronea applicazione dell'art. 640 c.p. per assenza degli elementi costitutivi del reato.

I motivi sono inammissibili. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, fondato sull'utilizzo di un mezzo di trasporto riferibili agli imputati, nonché l'emissione di fatture intestate alla società loro riferibile. Quanto agli elementi costitutivi del reato, gli artifici e raggiri sono stati individuati nella corresponsione di titoli privi di provviste; mentre in relazione al coinvolgimento degli stessi si sottolineava la presenza di entrambi alla fase delle trattative.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estens