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Ordinanza — n. 22896/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FEDELE GENNARO nato a NAPOLI il 19/07/1972 PETROZZI IMMACOLATA nato a NAPOLI il 10/03/1975 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 27/02/2020, riducendo la pena inflitta a FEDELE GENNARO e PETROZZI IMMACOLATA in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 640 CP let. 2. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Pres dente )19}CERIALI DEPOSATATO IN CAN LERIA 1 3 G 2 ---------- IL CA

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 22896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 27/02/2020, riducendo la pena inflitta a FEDELE GENNARO e PETROZZI IMMACOLATA in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 640 CP let. 2. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Pres dente )19}CERIALI DEPOSATATO IN CAN LERIA 1 3 G 2 ---------- IL CA

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario condanna al pagamento pecuniario pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 c.p
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