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Ordinanza — n. 22888/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding fraud charges and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not specific enough. The appellant challenged the lower court's finding of fraud under Article 641 of the Penal Code, arguing a lack of legal basis and reasoning. The court rejected these claims, noting that the appellant merely repeated arguments already discussed and dismissed by the appellate judge without providing new, specific details on the alleged fraudulent acts.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, failing to correlate the arguments of the challenged decision with the new reasons presented in the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Article 591 c.p.p. fraud charges procedural defect gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 641 CP
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 641 cod.pen.
art. 641 cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 641 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/C3/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/C3/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATIN PAOLO nato a TRIESTE il 03/12/1955 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO _La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 07/06/2021, in parziale riforma _della pronuncia del tribunale di Udine, 22-9-2017 nei confronti di LATIN PAOLO qualificato il reato di cui al capo A) ai sensi delll' art. 641 CP e confermata la responsabilità per le ipotesi di truffa indicate ai capi B) e C) riduceva la pena allo stesso inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 641 cod.pen. non sussistendone i presupposti; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per le ipotesi di truffa. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/C3/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame sia in relazione al capo A) per il quale la Corte ha spiegato che l'emissione dell'assegno era avvenuta su un conto già privo della provvista e da parte di soggetto in passato pluriprotestato che con riguardo alle ipotesi di truffa per le quali sono stati indicati gli artifici e raggiri costituiti da una falsa rappresentazione della realtà posta in essere dall'imputato al momento degli acquisti, la corte di appello ha esattamente indicato e precisato le frazioni di condotte integranti i ritenuti delitti senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il C