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Ordinanza — n. 22887/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence and improper denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Michele Federica inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated insult. The appellant argued for insufficient evidence of responsibility and the wrongful denial of general mitigating circumstances, but the court held that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as groundless, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 CP; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or deny general mitigating circumstances if the lower court's reasoning is logically sound and based on relevant evidence, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances factual evaluation aggravated insult court costs insufficienza di prove testimone a carico prove di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 628 CP
E IN DIRITTO 111P La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CHIETI, in data 10/04/2019, nei confronti di DI MICHELE FEDERICA in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICHELE FEDERICA nato a CHIETI il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 111P La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CHIETI, in data 10/04/2019, nei confronti di DI MICHELE FEDERICA in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo l'assenza di prova adeguata della responsabilità e vizio della sentenza impugnata quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto al profilo in punto responsabilità secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul riconoscimento della imputata da cinque diversi testimoni in sede di ricognizione fotografica utilizzabile nel giudizio abbreviato. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così seciso il 17/05/2022 Il I. sigliere Es ensore NAZIO PAR Il Pr ente ERIA LUCIA IMPERIALI 1361 --- .»9