Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zoltan Meda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued that the trial court's sentence reduction violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to a lack of reasoning. The court rejected this claim, reiterating that appeals must strictly adhere to specific statutory grounds listed in Article 448, which exclude defects in the reasoning of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are admissible only for specific statutory grounds such as the expression of the defendant's will or legal error in sentencing, explicitly excluding defects of reasoning or motivation as grounds for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ZOLTAN MEDA n. in Romania il 10/2/1984 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 25/1012021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Brescia applicava a Zoltan Meda , su concorde richiesta delle parti, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro duemila di multa in relazione ai delitti di tentata rapina, furto, ricettazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
3. La censura difensiva è inammissibile in quanto non c:onsentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sirdacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.éu_ Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verificai circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua del:erminazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano cf\kr wuJ2.f_,, DEPOSUATO H9 C T-0)::: 7 ERIA / 3