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Ordinanza — n. 22884/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were repetitive and had already been properly examined by the lower courts. The defense argued for lack of proof regarding counterfeiting and alleged gross negligence, but the court found these assertions unsupported by new evidence or logical reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds previously scrutinized by the courts of first instance and second instance are inadmissible, while arguments lacking factual basis or logical support are rejected as manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds counterfeiting crime gross negligence court costs contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali violazione della buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Destituiti di fondamento sono anche i rilievi in punto di grossolanità del falso alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 648 cod. pen.
Analogamente inammissibile per manifesta infondatezza è la tesi di un concorso del prevenuto nel reato presupposto, trattandosi di mera asserzione difensiva, priva di qualsivoglia elemento atto a corroborarla, in quanto tale insuscettibile di revocare in dubbio la sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 474 cod.pen
Destituiti di fondamento sono anche i rilievi in punto di grossolanità del falso alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di cui all'art. 474 cod.
art. 648 cod.pen
Analogamente inammissibile per manifesta infondatezza è la tesi di un concorso del prevenuto nel reato presupposto, trattandosi di mera asserzione difensiva, priva di qualsivoglia elemento atto a corroborarla, in quanto tale insuscettibile di revocare in dubbio la sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KA SIDY BARA n. in Senegal il 14/10/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 12/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 474 cod.pen. e rideterminava la pena inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione in mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta contraffazione della merce in assenza di prova; alla mancata considerazione della grossolanità del falso; all'esclusione del concorso nel reato presupposto quanto alla ricettazione.

3. Il ricorso è inammissibile attesa la natura reiterativa delle censure svolte, già scrutinate dai giudici di merito e disattese con motivazione giuridicamente corretta. Quanto alla prova della contraffazione, al di là de pertinenti indici valorizzati da giudici di merito, sotto il profilo logico rilevano le stesse modalità di custodia della merce, alla rinfusa, in assenza di confezionamento, senza etichette e certificati d'autenticità che notoriamente corredano borse ed accessori delle note case di moda i cui loghi erano apposti sui singoli beni sequestrati.

Destituiti di fondamento sono anche i rilievi in punto di grossolanità del falso alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del -eato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814;

Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722). Analogamente inammissibile per manifesta infondatezza è la tesi di un concorso del prevenuto nel reato presupposto, trattandosi di mera asserzione difensiva, priva di qualsivoglia elemento atto a corroborarla, in quanto tale insuscettibile di revocare in dubbio la sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Al redo Mantovano