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Ordinanza — n. 22881/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction citing insufficient evidence and lack of statutory exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for continued fraud. The defense argued for the application of Article 131bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances, but the court found the evidentiary record sufficient to establish guilt. Consequently, the appeal was rejected due to a lack of legal grounds, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the defense's arguments regarding evidence and statutory exclusions without logical flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction upheld Article 131bis exclusion mitigating circumstances denied court costs and fine perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 131bis cod. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i delitti ascritti, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 131bis cod.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i delitti ascritti, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SPURIA ORLANDO SERGIO n. a Messina 1'1/4/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 9/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa continuata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i delitti ascritti, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen. e, comunque, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo che revoca in dubbio la congruenza dell'apparato indiziario posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità del prevenuto è manifestamente infondato in quanto reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato, disattendendoli con motivazione che ha dato conto della loro inidoneità a scardinare la concludenza dimostrativa degli elementi acquisiti, che hanno consentito di appurare il titolare delle carte prepagate e del cellulare utilizzato per contattare le vittime. La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie a fronte di una motivazione esente da manifeste frizioni logiche anche laddove argomenta l'assenza di decisività delle censure difensive.

Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze che concernono la mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen. e il diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello ampiamente esplicitato le ragioni che ostano alla riconduzione dei fatti nell'area della particolare tenuità e confermato il trattamento sanzionatorio sulla base di un giudizio di congruità e proporzionalità della pena sostenuto dal richiamo ai precedenti e alla gravità dei fatti, desunta dalle organizzate e reiterative modalità esecutive. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alf edo Mantovano E P ti S TATO IN