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Ordinanza — n. 22880/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to accrued prescription extinguishing the criminal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance judgment declaring the crime of receiving extinguished by prescription. Although the prosecution argued that the specific facts constituted an autonomous offense rather than a mitigating circumstance, the Court found the appeal inadmissible. The Court ruled that since the prescription period had already matured by the time of the appeal, there was no remaining legal interest for the prosecution to pursue.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The public prosecutor's appeal is inadmissible if the crime has already been extinguished by prescription, absent a concrete interest in the decision.

Parole chiave

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criminal prescription public prosecutor appeal lack of legal interest inadmissible cassation autonomous offense restituzione del termine riduzione della pena termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Infatti, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
Art. 648, comma 2 cod. pen.
in quanto il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie ex art. 648, comma 2 cod.pen., costituisca un'autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza attenuante speciale.
art. 648, comma 2 cod.pen
in quanto il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie ex art. 648, comma 2 cod.pen., costituisca un'autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza attenuante speciale.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021
(Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Rv.
Sez. 6, n. 340069 del 29/9/2020
Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016
Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014
6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538), situazione non ravvisabile nella specie.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI CATANZAROavverso la sentenza resa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 9/7/2019 nei confronti di Soldano Gregorio, n. a Vibo Valentia il 20/1/1984 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di ricettazione ascritto a Soldano Gregorio e commesso in data prossima al 17/4/2010. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen. in quanto il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie ex art. 648, comma 2 cod.pen., costituisca un'autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza attenuante speciale.

3. Pur dovendosi dare atto dell'esattezza dei rilievi del P.g. impugnante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo comunque maturata alla data del 17 aprile 2020 la causa estintiva della prescrizione. Questa Corte con indirizzo del tutto prevalente ritiene che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione o rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente eiconoscibile. (Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Rv. 282243;

Sez.6, n. 340069 del 29/9/2020,Rv.279928). Infatti, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi inpugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravarne sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538), situazione non ravvisabile nella specie.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CANC ER