Cassation appeal dismissed for genericity; defense arguments lacked specificity and failed to engage with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the defense's criticisms regarding the appellate judgment. The defense raised assertive and conclusive objections without specific arguments that engaged with the appellate court's detailed reasoning on the conviction. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine for the lack of specificity required in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation are generic and lack the minimum degree of specificity necessary to introduce the adversarial process in the realm of legality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FRULLI SILVIO n. a Civitavecchia il 24/6/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 5/10/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Gip del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto il Frulli colpevole del delitto di tentata rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto contestato.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità delle censure, prive del coefficiente minimo di specificità necessario ad introdurre il contraddittorio in sede di legittimità. Infatti, il difensore svolge rilievi assertivi ed apodittici, del tutto svincolati dalle argomentazioni reiettive del giudice d'appello, il quale ha dato ampio conto delle ragioni alla base della conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente (pagg.4-6). A 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pres dente Anna Maria De Santis Alf edo Mantovano D7,7ìtOIN CA