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Ordinanza — n. 22877/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against a Naples court's sentencing decision inadmissible. The defense argued for violations of Articles 129 and 62bis of the Criminal Procedure Code regarding lack of motivation and legal error. The court rejected these claims because the Code of Criminal Procedure strictly limits cassation grounds to specific issues like legal qualification and penalty legality, explicitly excluding defects in motivation related to acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The public prosecutor and the accused may file a cassation appeal only for reasons pertaining to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, and the illegality of the penalty or security measure, with the defect of motivation regarding acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure being excluded from reviewable vices.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation Article 129 criminal procedure legal qualification error penalty illegality review remissione della pena motivi di cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: -nell'interesse di Schiavo Guglielmo, la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 62bis cod. pen.
art. 129 cod.proc.pen
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: -nell'interesse di Schiavo Guglielmo, la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
artt. 129 cod.proc.pen
-nell'interesse di Visconti Gennaro, Nurcaro Mario e Romano Ciro, con unico atto, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)SCHIAVO GUGLIELMO n. a Napoli il 27/11/1966 2)VISCONTI GENNARO n. a Napoli il 27/4/1954 3)NURCARO MARIO n. a Napoli il 6/4/1968 4)ROMANO CIRO n. a Napoli il 28/11/1974 avverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Napoli in data 3/11/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Napoli, ad istanza delle parti e con il consenso del P.m., applicava agli imputati le pene rispettivamente richieste in relazione ai reati loro ascritti in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: -nell'interesse di Schiavo Guglielmo, la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. -nell'interesse di Visconti Gennaro, Nurcaro Mario e Romano Ciro, con unico atto, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 62bis cod.pen.3.

Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Nella specie i difensori deducono censure irricevibili in ragioni del rito prescelto e, comunque, manifestamente infondate alla luce della motivazione resa dal giudice, che ha evidenziato "una pressochè integrale ammissione degli a ddebi ti " da parte dei prevenuti ( pag. 2).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Al4do Mantovano D57, LATATo iN ocgi, 1