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Ordinanza — n. 22874/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22874/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) DE ROSA RITA n. a Napoli 1'11/5/1981 2) ORLANDO VINCENZO n. a Napoli il 28112/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gip del locale Tribunale, esclusa la recidiva, rideterminava in anni quattro,mesi due di reclusione ed euro 1400,00 di multa la pena inflitta a De Rosa Rita e Orlando Vincenzo per i reati di rapina aggravata e porto d'arma bianca. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: nell'interesse di De Rosa Rita, il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato ex art. 4 L. 110/75 e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen.; nell'interesse di Orlando Vincenzo, il vizio di motivazione in ordine al reato ex art. 4 L. 110/75 3.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). Deve aggiungersi che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271750; n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale motivi di cassazione aggravamento della pena recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) DE ROSA RITA n. a Napoli 1'11/5/1981 2) ORLANDO VINCENZO n. a Napoli il 28112/1981 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gip del locale Tribunale, esclusa la recidiva, rideterminava in anni quattro,mesi due di reclusione ed euro 1400,00 di multa la pena inflitta a De Rosa Rita e Orlando Vincenzo per i reati di rapina aggravata e porto d'arma bianca. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: nell'interesse di De Rosa Rita, il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato ex art. 4 L. 110/75 e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen.; nell'interesse di Orlando Vincenzo, il vizio di motivazione in ordine al reato ex art. 4 L. 110/75 3.

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti a seguito dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito e alla limitazione della devoluzione al trattamento sanzionatorio. Questa Corte ha in più occasioni precisato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006;

Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). Deve aggiungersi che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271750; n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano