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Ordinanza — n. 22871/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22871/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22871/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TAGLIAMONTE GIULIANO n. a Pagani il 29/9/1960 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 24/3/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Nocera Inferiore applicava a Tagliamonte Giuliano, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, applicata la riduzione per il rito, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo a) la manifesta illogicità della motivazione;

Regesto Legislator

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art. 43 cod.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 22871/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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clausola di coscienza motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivi di rigore sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 43 cod.pen
b) la violazione dell'art. 43 cod.pen.
art. 129 cod.proc.pen
nonché dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TAGLIAMONTE GIULIANO n. a Pagani il 29/9/1960 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 24/3/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Nocera Inferiore applicava a Tagliamonte Giuliano, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, applicata la riduzione per il rito, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo a) la manifesta illogicità della motivazione;

b) la violazione dell'art. 43 cod.pen. nonché dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua del:erminazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano DEPC;;ATATO IN CANC:\.7 ER