Cassation appeal dismissed for genericity due to failure to address complex evidence regarding phone number discrepancy in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity, rejecting the argument that the trial court failed to address the discrepancy between the phone number in the complaint and the defendant's registered number. The lower courts had persuasively attributed this difference to a material error by the complainant rather than the defendant's guilt. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it merely reiterates a discrepancy in evidence without engaging with the complex evidentiary context or the trial court's reasoned assessment of the facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da APETINO FLORA n. a Napoli 1'8/8/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto l'Apetino colpevole del reato di truffa, condannandola alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della difformità esistente tra il numero telefonico indicato in querela e quello intestato all'imputata.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto si esaurisce nel rilievo di una difformità tra il numero di telefono indicato dall'acquirente e quello dell'utenza della prevenuta, che la Corte di merito ha persuasivamente attribuito ad un errore materiale del querelante, senza confrontarsi con il complesso delle evidenze che militano a carico della ricorrente e che sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CAN LI_ERIA