Criminal appeal dismissed as receipt offense is an aggravating circumstance, not a separate crime subject to distinct prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding the prescription of the crime of receipt. The defense argued that the specific provision for receipt should trigger a separate prescription period, but the court held that receipt is merely a special mitigating circumstance rather than an autonomous offense. Consequently, the prescription terms must be calculated based on the primary crime's sentencing guidelines, rendering the defense's claim legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 160, cod. pen.: The crime of receipt under Article 648, paragraph 2 of the Criminal Code does not constitute an autonomous offense but is a special mitigating circumstance; therefore, prescription periods must be calculated according to the sentencing guidelines of the primary crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da IOZZI ANDREA n. a S. Benedetto del Tronto il 10/12/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 14/10/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo in data 22/10/2018, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato di truffa ascritto al capo B) e, confermata la penale responsabilità per il delitto di ricettazione sub A) rideterminava la pena in mesi sette di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la mancata rilevazione della prescrizione in ordine al delitto di cui all'art. 648,comma 2, cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della proposta eccezione. Infatti per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. non integra un'autonoma ipotesi di reato ma una circostanza attenuante ad effetto speciale sicché i termini di prescrizione devono essere computati con riguardo al trattamento edittale di cui al comma primo ed ammontano ad anni dieci, in presenza di atti interruttivi.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna MariajD Santis .i.,. Alfrepo Mantovano i V\ DEPOSITATO IN cArx 136