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Ordinanza — n. 22867/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific arguments regarding psychological intent element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Zinni Giuseppe and Bevilacqua Fernando inadmissible due to genericity and lack of specificity in their criticisms. The defense argued a defect in reasoning concerning the psychological element of the crime, but failed to engage with the lower court's detailed arguments on intent. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 610, comma 1, c.p.p.: Appeals must be specific; generic or abstract criticisms without engaging the court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal genericity defect specificity requirement psychological intent inadmissible appeal reati contro la sfera personale riservata ricettazione abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 610, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da ZINNI GIUSEPPE n. a Vasto il 4/5/1996 BEVILACQUA FERNANDO n. a Vasto il 3/11/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 15/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Vasto che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli della ricettazione di due apparecchi cellulari di provenienza furtiva e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648,comma 2, cod.pen. li aveva condannati alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico.

3. I ricorsi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure. La Corte di merito, infatti, ha dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo in punto di dolo (pag.

4) e con dette argomentazioni la difesa non si confronta, formulando rilievi privi di puntualità censoria.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Santis Alfredo Mantovano C{\/ D EPOSiTATO CI9',ICE R1A 136W og