Ordinanza — n. 22866/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI ROSA FABRIZIO n. a Campobasso il 7/10/1990 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 11/11/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse del Di Rosa avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che l'aveva dichiarato responsabile del delitto di truffa in danno di Lamanna Giuseppe. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 581 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate, avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni alla base della ritenuta genericità dell'appello, riproduttivo di rilievi già ampiamente scrutinati e disattesi dal primo giudice in assenza di specifica e puntuale critica delle valutazioni in quella sede effettuate. La valutazione della Corte territoriale è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI ROSA FABRIZIO n. a Campobasso il 7/10/1990 avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 11/11/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse del Di Rosa avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che l'aveva dichiarato responsabile del delitto di truffa in danno di Lamanna Giuseppe. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 581 lett.
d) e 591 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate, avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni alla base della ritenuta genericità dell'appello, riproduttivo di rilievi già ampiamente scrutinati e disattesi dal primo giudice in assenza di specifica e puntuale critica delle valutazioni in quella sede effettuate. La valutazione della Corte territoriale è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2 , n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811; Sez. 3 , n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano ((\ A to..L.Gui- i