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Ordinanza — n. 22864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MARINO PIETRO n. a Napoli l'1/8/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 7/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Marino colpevole del delitto di rapina aggravata e lesioni in danno di Ciavarella M. Domenica, condannandolo alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 4000,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli e con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sub A) alla stregua di rapina piuttosto che di furto con strappo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A), avendo la Corte territoriale disatteso il gravame difensivo facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza di legittimità in materia di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito reato di pirateria della strada rapina qualificata altri reati danneggiamento saccheggio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MARINO PIETRO n. a Napoli l'1/8/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 7/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Marino colpevole del delitto di rapina aggravata e lesioni in danno di Ciavarella M. Domenica, condannandolo alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 4000,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli e con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sub A) alla stregua di rapina piuttosto che di furto con strappo.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e criticità giustificative.Invero, la Corte di merito ha dato conto degli elementi indiziari che in maniera univoca hanno condotto all'identificazione del prevenuto quale autore della rapina in danno della Ciavarella e consistenti nell'uso esclusivo da parte del prevenuto del ciclomotore Piaggio Liberty 50 utilizzato per la consumazione dell'illecito, come emerso dalle riprese delle telecamere di sorveglianza di abitazioni private poste in prossimità del luogo dell'aggressione.

Ha, altresì, evidenziato che, in occasione del controllo del Marino eseguito dai CC a distanza di due giorni dal fatto delittuoso, l'imputato indossava capi d'abbigliamento "assolutamente identici" a quelli dell'autore del reato ripresi dalle telecamere. Il concorde apprezzamento del compendio indiziario da parte dei giudici di merito non è scalfito dalle sollecitazioni difensive ad una non consentita rilettura delle fonti acquisite. 3.1 Analogamente destituito di giuridico fondamento è il secondo motivo in punto di qualificazione giuridica della condotta sub.

A), avendo la Corte territoriale disatteso il gravame difensivo facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza di legittimità in materia di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mariaj D Santis ..A... Alfrèclo Mantovano - J D'r:P'(..:I173,TO !N CANC LERI