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Sentenza — n. 22862/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22862/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FOGLIA ALFREDO n. a Napoli il 23/8/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 28/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione del Gup del locale Tribunale e, in accoglimento del concordato raggiunto dalle parti sulla pena, determinava in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa la sanzione inflitta a Foglia Alfredo in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli al capo A) della rubrica. La Corte territoriale, inoltre, dichiarava l'estinzione del reato sub B) ( art. 110,378 cod.pen.) per maturata prescrizione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge per avere la sentenza impugnata dichiarato la prescrizione del delitto di favoreggiamento di cui al capo B) mai contestato al ricorrente e ascritto invece ai coimputati Ancora Strato e Sisto Rosaria.

Regesto Legislator

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art. 599bis cod.proc.pen, art. 378 cod.pen; Sentenza — n. 22862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a Napoli il 23/8/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 28/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione del Gup del locale Tribunale e, in accoglimento del concordato raggiunto dalle parti sulla pena, determinava in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa la sanzione inflitta a Foglia Alfredo in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli al capo A) della rubrica. La Corte territoriale, inoltre, dichiarava l'estinzione del reato sub B) ( art. 110,378 cod.pen.) per maturata prescrizione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge per avere la sentenza impugnata dichiarato la prescrizione del delitto di favoreggiamento di cui al capo B) mai contestato al ricorrente e ascritto invece ai coimputati Ancora Strato e Sisto Rosaria.

Parole chiave

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favoreggiamento favor testamenti principio di favore infrazione privilegiata verdetto di colpevolezza alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599bis cod.proc.pen
Il ricorso concerne non l'applicazione della pena concordata ex art. 599bis cod.proc.pen.
art. 378 cod.pen
tra le parti in relazione al reato di ricettazione sub A), sebbene la pronunzia della declaratoria di prescrizione per la fattispecie ex art. 378 cod.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FOGLIA ALFREDO n. a Napoli il 23/8/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 28/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione del Gup del locale Tribunale e, in accoglimento del concordato raggiunto dalle parti sulla pena, determinava in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa la sanzione inflitta a Foglia Alfredo in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli al capo A) della rubrica. La Corte territoriale, inoltre, dichiarava l'estinzione del reato sub B) ( art. 110,378 cod.pen.) per maturata prescrizione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge per avere la sentenza impugnata dichiarato la prescrizione del delitto di favoreggiamento di cui al capo B) mai contestato al ricorrente e ascritto invece ai coimputati Ancora Strato e Sisto Rosaria.

3. Il ricorso concerne non l'applicazione della pena concordata ex art. 599bis cod.proc.pen. tra le parti in relazione al reato di ricettazione sub A), sebbene la pronunzia della declaratoria di prescrizione per la fattispecie ex art. 378 cod.pen. contestata al capo B) ai soli coimputati Ancora e Sisto, accusati di aver aiutato proprio il ricorrente Foglia a sottrarsi all'esecuzione della misura di sicurezza, detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro. La Corte ha esteso la declaratoria di prescrizione del delitto sub B) al Foglia sebbene il medesimo non sia mai stato (né poteva essere) incolpato della condotta contestata al cennato capo. Pertanto, attesa l'insussistenza del fatto di reato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a detto capo e alla posizione del ricorrente Foglia, ferme le residue statuizioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) e per la posizione di Foglia Alfredo. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alf edo Mantovano r DEPOSITATO IN cAric ERIA oggi, 1