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Ordinanza — n. 22860/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court appeal dismissed as inadmissible due to generic lack of motivation without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding the sentencing was too generic and lacked specific argumentative links to the lower court's decision. The appellant argued for a review of the legal qualification and proportionality of the sentence imposed after a settlement agreement. The court ruled that such grievances regarding the penalty determination are inadmissible unless they demonstrate a violation of statutory limits or a deviation from the law, which were not substantiated here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129, 1 c.p.p.: Appeals against appellate judgments based on settlement agreements are inadmissible if they concern waived grounds, the failure to evaluate release conditions, or sentencing errors that do not constitute an illegal sanction or a deviation from statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing proportionality settlement agreement lack of motivation Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129, 1 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AIELLO ENZO n. a Catania il 2/8/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 30/4/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania riformava la decisione del Gup del locale Tribunale e, in accoglimento del concordato raggiunto dalle parti sulla pena, determinava in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa la sanzione inflitta ad Aiello Enzo in relazione ai delitti di rapina impropria aggravata e furto in abitazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica e alla congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 1 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).

Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in maniera del tutto generica insussistenti lacune motivazionali senza alcun raccordo argonnentativo con la sentenza impugnata. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Ifredo Mantovano DEPOSITATO