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Ordinanza — n. 22859/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide factual and legal grounds for the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney merely stated the alleged violation of Article 133 of the Penal Code without providing supporting facts or legal reasoning. The court held that under Article 581, letter d) of the Code of Criminal Procedure, a complaint lacking substantive justification is subject to rejection. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is limited to stating the alleged violation without illustrating the factual and legal reasons substantiating the criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of factual grounds lack of legal reasoning Article 581 Code of Criminal Procedure procedural costs and fine reiterazione di reati penali commisurazione della pena per rapina spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 133 cod.pen.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Infatti il difensore si è limitato ad enunziare il vizio sopra cennato senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto che sostanziano la censura, così incorrendo nella violazione, sanzionata a pena di inammissibilità, dell'art. 581 lett.
art. 133 cod.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ZAOU MOHAMMED n. in Marocco il 12/10/1991 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 5/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Verona, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina aggravata, furto aggravato, lesioni e resistenza a p.u., rideterminando la pena nella misura di anni sei, mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 1300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 133 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Infatti il difensore si è limitato ad enunziare il vizio sopra cennato senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto che sostanziano la censura, così incorrendo nella violazione, sanzionata a pena di inammissibilità, dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano f DEPOSFrATO !N CANCÉ LER!A 02gi, 611.121i 1