Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22858/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bouhzam Amine inadmissible, ordering him to pay the associated costs. The defense argued that the first-instance judgment violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure by failing to provide sufficient reasoning for the agreed-upon sentence. The court rejected this claim, reiterating that appeals based solely on the quality of the defense's reasoning are not admissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based exclusively on the insufficiency of the defense's reasoning regarding the sentencing agreement are inadmissible, as the court's duty is limited to verifying the relevance and punishability of the contested conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility sentencing agreement defense Article 448 c.p.p. Article 129 c.p.p. lack of legal grounds tentata estorsione concussione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod.proc.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102
dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102), situazione non ravvisabile nella specie.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BOUHZAM AMINE n. in Marocco il 16/7/1980 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 18/11/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Messina applicava a Bouhzam Amine, su concorde richiesta delle parti, ritenuta la continuazione ed effettuata la riduzione per il rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai delitti di tentata estorsione, lesioni aggravate e resistenza a p.u. ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e il correlato vizio della motivazione.

3. La doglianza difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

«47 Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102), situazione non ravvisabile nella specie. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis \ ftredo Mantovano \J DEPOSITATO