Ordinanza — n. 22855/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) MILANOV NIKOLAY n. in Bulgaria il 5/2/1980 2) TSVETANOV MIROSLAV n. in Bulgaria 30/9/1989 3) MIHAYLOVA VASKA n. in Bulgaria 16/3/1990 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 27/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli applicava agli imputati in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina impropria aggravata, lesioni e resistenza a p.u. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub a).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22855/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in Bulgaria il 5/2/1980 2) TSVETANOV MIROSLAV n. in Bulgaria 30/9/1989 3) MIHAYLOVA VASKA n. in Bulgaria 16/3/1990 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 27/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli applicava agli imputati in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina impropria aggravata, lesioni e resistenza a p.u. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub a).
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) MILANOV NIKOLAY n. in Bulgaria il 5/2/1980 2) TSVETANOV MIROSLAV n. in Bulgaria 30/9/1989 3) MIHAYLOVA VASKA n. in Bulgaria 16/3/1990 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 27/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli applicava agli imputati in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina impropria aggravata, lesioni e resistenza a p.u. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub a).
3. Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione &3L__ (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie siffatte condizioni non ricorrono, stante la piena congruenza giuridica della riconduzione del fatto sub a) nel paradigma della rapina impropria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De