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Ordinanza — n. 22854/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for defense's complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by the defense inadmissible because it relied on a defect of motivation regarding the robbery charge. The defense argued the lower court failed to properly justify the conviction under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such defects are not admissible grounds for appeal unless they involve immediate and obvious situations of non-punishment, which were not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals based solely on defects of motivation or lack of correlation between the request and the judgment are inadmissible unless they involve immediate and obvious situations of non-punishment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation correlation request judgment non-punishment situations Article 448 Code Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione sufficiente motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129, cod. proc. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102
dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102), evenienza nella specie non ravvisabile.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FRANCO SALVATORE n. a Rimini il 10/9/1984 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Rimini in data 21/10/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Rimini applicava a Franco Salvatore, su concorde richiesta delle parti, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, applicata la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e porto d'arma ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla rapina ascritta al capo C).

3. Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102), evenienza nella specie non ravvisabile. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfr o Mantovano ua'or.Y: U