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Ordinanza — n. 22853/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated damage conviction due to manifestly unfounded complaints regarding witness identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22853/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Cilla's appeal inadmissible for manifestly unfounded complaints. The lower court had convicted Cilla of aggravated damage based on a reliable witness identification of his hair in a video surveillance image. The appellate court reasoned that the witness's personal knowledge of the defendant and the clear lighting conditions validated the identification, rejecting the defense's claims of illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on manifestly unfounded complaints regarding the reliability of a witness's informal identification during investigations is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and free from aporias.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded complaints witness identification aggravated damage video surveillance evidence hair identification procedural penalty identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 192 cod.proc.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019
Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013
277635;Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CILLA ANTONIO n. a S. Severo il 25/8/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 22/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di danneggiamento aggravato,condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione del riconoscimento dell'imputato da parte del teste Vocino.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglíanze formulate. La Corte di merito ha evaso le doglianze difensive in questa sede riproposte con congrua motivazione, esente da aporie e manifeste illogicità. Infatti, ha evidenziato che l'imputato è stato individuato quale autore del contestato danneggiamento sulla base della visione da parte della teste Vocino della Polizia Municipale dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza di una gioielleria. L'individuazione così effettuata è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito in quanto operata da soggetto che conosceva personalmente non solo il ricorrente ma anche il coimputato Mastrolorito, sulla base di immagini nitide in quanto la strada su cui insistevano le fioriere era illuminata, con indicazione di un elemento individualizzante quale la raccolta dei capelli in un particolare codino da parte del prevenuto.

Sotto il profilo logico deve, altresì, essere valorizzato, a conferma dell'attendibilità della teste, il mancato riconoscimento del terzo che si accompagnava agli imputati individuati, circostanza che dimostra un approccio critico e ponderato ai fotogrammi visionati. La valutazione dei giudici di merito si sottrae, pertanto, a censura, dovendo trovare applicazione nella specie la consolidata giurisprudenza di legittimità che collega l'attendibilità del riconoscimento informale in fase di indagini, costituente prova atipica, alla credibilità della dichiarazione di chi lo ha eseguito (Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019; Rv. 277635;Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Rv. 257393), ovvero, nella specie, del p.u. che è intervenuto subito dopo i fatti in contestazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, ìn ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santìs Alti-ed° Mantov