Ordinanza — n. 22852/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SABURRI CHRISTIAN n. a Oristano il 17/7/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 9/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo, concesse le attenuanti generiche e quella ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 240,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle generiche prevalenti e l'eccessività della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22852/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a Oristano il 17/7/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 9/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo, concesse le attenuanti generiche e quella ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 240,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle generiche prevalenti e l'eccessività della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SABURRI CHRISTIAN n. a Oristano il 17/7/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 9/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo, concesse le attenuanti generiche e quella ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 240,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle generiche prevalenti e l'eccessività della pena.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Il primo giudice, infatti, ha escluso la recidiva e concesso le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod.pen., effettuando una doppia diminuzione fino all'inflitto. La Corte di merito ha riconosciuto la congruità della sanzione, reputandola rispondente all'offensività del fatto e alla personalità dell'autore con valutazione adeguatamente giustificata ed insuscettibile di rivisitazione in questa sede.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis AI ledo Mantovano A j\r, D2?051TATO IN CANCEL1