Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds regarding prescription and sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the omission of prescription for fraud and the logic of the sentence. The defense claimed the territorial court failed to fully declare prescription for specific fraud acts and applied an illogical sanction. The court ruled these points were either factually unsupported by the last payment date or merely repetitive of already rejected merit-based arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are factually unfounded based on established procedural facts or are merely repetitive of arguments already scrutinized and dismissed by the territorial court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TRONO GIUSEPPE n. a Sava il 13/5/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 27/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa ascritto al Trono con riguardo alle condotte commesse fino al 23/2/2013, confermava la responsabilità per il reato sub a) (art. 380 cod.pen) e rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo all'omessa, integrale, declaratoria di prescrizione per il delitto di truffa sub b); l'illogicità della motivazione in relazione all'affermata responsabilità per il delitto di infedele patrocinio e la contraddittorietà quanto al trattamento sanzionatorio.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha chiarito (pag.
7) che l'ultima dazione di danaro dell'Ostolani al Trono avvenne in data 13/5/2013 e sulla base di detta emergenza ha dichiarato la maturata prescrizione delle condotte consumate fino alla data del 23/2/2013. Con detto OTh 4, assunto, ricavabile dalle dichiarazioni della p.o. ( v. anche pag. 2), la difesa non si confronta, ritenendo in maniera assertiva che l'ultima condotta attribuibile al prevenuto deve ritenersi coincidente con la nomina del nuovo difensore, senza considerare la natura d'evento del delitto di truffa di cui si discorre. 3.1 Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale. La difesa, con argomenti squisitamente di merito, sollecita una rilettura delle emergenze processuali preclusa in sede di legittimità a fronte di un percorso giustificativo privo di aporie e criticità logiche in ordine ai fatti costitutivi della responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 380 cod.pen. ( pag.
7) Manifestamente infondati risultano i conclusivi rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, non ravvisandosi la denunziata contraddittorietà motivazionale dal momento che la Corte territoriale ha dato conto della congruità della sanzione irrogata facendo riferimento alla gravità dei fatti a giudizio, alla protrazione delle condotte, alla rilevante consistenza del danno causato all'assistito. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano [..) k ,