Cassation court dismisses appeals against conviction for aggravated fraud due to manifestly unfounded arguments and adequate trial court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible for manifestly unfounded grounds. The trial court had properly established criminal liability based on credible evidence, including witness testimony and the receipt of funds, which the defense incorrectly sought to revise. The court rejected the request to re-evaluate the evidentiary record, noting that the lower court's reasoning was free of logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on alleged errors in the assessment of evidence or the application of the statute of limitations are inadmissible when the court of first instance has provided adequate and logical reasoning supported by reliable proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)DI EGIDIO MAURO n. a Pescara il 13/7/1961 2)BORSANI LIBERO n. a Parabiago il 10/11/1953 3)GRILLI VITO ad Offida il 5/2/1957 4)CURZI MARIO n. a Castorano il 21/2/1941 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 22/2/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis -letta l'istanza di correzione di errore materiale del difensore della costituita parte civile, Avv. Davide Meloni; -lette le conclusioni rassegnate dal difensore FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata concursualmente ascritto agli imputati e confermava le statuizioni civili in favore di Tedesco Fernando. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 640 cod.pen.3.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte di merito, infatti, ha dato conto con adeguata motivazione degli elementi probatori che fondano la responsabilità dei prevenuti, evidenziando non solo l'attendibile ricostruzione della vicenda operata dalla parte civile costituita ma i riscontri provenienti sia dal prelievo della somma consegnata ai ricorrenti che dalle dichiarazioni del teste Pratelli. La difesa sollecita una rivisitazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale privo di aporie e illogicità manifeste. 3.1 L'errore materiale segnalato dal difensore di parte civile relativo all'entità del risarcimento accordato dovrà essere fatto valere in sede esecutiva, nel rispetto del pieno contraddittorio tra le parti. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantova