Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specificity regarding sentencing calculation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and unspecified nature of the defendant's challenges regarding sentencing. The lower court had convicted the defendant of receiving stolen bicycles and applied a mitigated penalty under Article 648, paragraph 2 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the defense failed to provide specific, pointed criticisms against the reasoning used by the appellate court in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation are generic and lack specificity, failing to confront the specific reasons given by the court of first instance or the appellate court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAFORGIA ANDREA n. a Crotone il 17/10/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 29/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della ricettazione di sei biciclette di provenienza furtiva e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecifìcità delle censure. La Corte di merito, infatti, ha, seppur sinteticamente, dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo e con dette argomentazioni la difesa non si confronta, formulando rilievi privi di puntualità censoria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano CPP outAJ-75- DEPOSITATO IN