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Ordinanza — n. 22848/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfounded criticism regarding sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The lower court had reduced the sentence to nine months and €260 after granting generic mitigating circumstances, justifying the increase over the statutory minimum by citing the significant value of stolen items and the defendant's criminal record. The court found no genuine contradiction in reasoning, noting that mitigating factors were based on post-crime repentance while the base sentence followed statutory criteria regarding the nature of the crime and the defendant's biography.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the criticism of the sentencing calculation is manifestly unfounded, as the lower court may legitimately apply different criteria for granting mitigating circumstances versus determining the base penalty based on the nature of the offense and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness sentencing calculation generic mitigating circumstances statutory minimum penalty recidiva nell'infrazione confisca dei proventi di reato sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
09, Alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare nel riferito apprezzamento, fondandosi il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
art. 62 bis cod.pen
09, Alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare nel riferito apprezzamento, fondandosi il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BOUDABOUS AMIN n. in Tunisia il 19/1/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 25/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti all'imputato ai capi a) e c) della rubrica e, confermato il giudizio di penale responsabilità per la ricettazione sub b), già qualificata ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod.pen., rideterminava la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, in mesi 9 di reclusione ed euro 260,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La Corte di merito, infatti, ha accordato al ricorrente le attenuanti generiche e fissato la pena base nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa, giustificando il discostamento dai minimi in ragione del valore non irrilevante delle componenti del motorino rubate, rinvenute in possesso dell'imputato, e dei precedenti che militano a suo carico. 09, Alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare nel riferito apprezzamento, fondandosi il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. sul comportamento postfattuale del prevenuto, ritenuto espressivo di resipiscenza, mentre la determinazione della pena base (in misura superiore al minimo edittale) è stata effettuata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 133 cod.pen., avuto riguardo alla natura del bene ricettato, alle modalità della condotta nonché alla biografia criminale del ricorrente. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mari