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Ordinanza — n. 22846/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating previously rejected legal arguments regarding credit card fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already thoroughly examined and dismissed by the lower courts. The appellant argued for a different legal qualification of the credit card misuse and a lighter sentence, but the appellate court had already addressed the lack of theft intent and the appropriateness of the penalty. The supreme court rejected the appeal, emphasizing that the lower courts provided sufficient reasoning and that the appellant refused a critical engagement with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it reiterates grievances already adequately scrutinized and dismissed with sufficient reasoning, thereby refusing the necessary critical confrontation.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissibility credit card fraud recidivism aggravation procedural exhaustion truffa in materia di credito furto aggravato abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 625 cod. pen.
A tanto deve aggiungersi che il ricorrente non ha concreto interesse alla censura giacché, ove si voglia ricondurre il furto alla manomissione del veicolo della Camellini nel pomeriggio del 22/12/2012, il predetto reato risulta pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 nn.
Art. 648 cod. pen.
e quindi sanzionato in misura superiore a quella prevista per la fattispecie ex art. 648 cod.pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez.
art. 648 cod.pen
e quindi sanzionato in misura superiore a quella prevista per la fattispecie ex art. 648 cod.pen.
art. 133 cod. pen
Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009
pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Rv.
Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011
242667;Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013
pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CENA ARTURO n. a Castellammare di Stabia il 21/6/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 24/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della ricettazione e dell'indebito utilizzo di carte di credito di provenienza furtiva, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sub a) e al trattamento sanzionatorio praticato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese con congrua motivazione, con la quale il ricorrente ricusa il confronto critico. Invero, la Corte territoriale ha dato ampio conto delle ragioni che ostano alla qualificazione del fatto sub a) alla stregua di furto, evidenziando come la teste Camellini abbia denunziato il furto solo a seguito di segnalazione del proprio istituto di credito di prelievi extra fido. A tanto deve aggiungersi che il ricorrente non ha concreto interesse alla censura giacché, ove si voglia ricondurre il furto alla manomissione del veicolo della Camellini nel pomeriggio del 22/12/2012, il predetto reato risulta pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 nn. 2 e 7, cod.pen. e quindi sanzionato in misura superiore a quella prevista per la fattispecie ex art. 648 cod.pen. 3.1 La sentenza impugnata ha, inoltre, correttamente disatteso la richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648,comma 2,cod.pen., sottolineando la strumentalità della ricezione dei beni di provenienza delittuosa rispetto all'ulteriore reato contestato e la significativa entità del danno connesso agli abusi prelievi effettuati.

Specifica considerazione deve, peraltro, accordarsi ai fini della valutazione in ordine alla tenuità del fatto anche allo status di recidivo del prevenuto, gravato da plurimi precedenti anche specifici, ritenuti dai giudici di merito espressivi di una ingravescente pericolosità del ricorrente e tali da giustificare l'applicazione dell'aggravante ex art. 99, comma 4, cod.pen. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667;Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Rv. 249226).

In particolare si è affermato che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). 3.2 Destituiti di pregio s'appalesano anche i conclusivi rilievi in punto di dosimetria della pena dal momento che i giudici di appello hanno rimarcato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato in esito al giudizio di bilanciamento, con quantificazione della pena base al minimo e un contenuto aumento a titolo di continuazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.c,--

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria •e S ntis a Alfredo Mantovano DEPOSI