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Ordinanza — n. 22844/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22844/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22844/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PECORELLA PASQUALE n. a Trani il 10/11/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 16/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari riformava parzialmente la decisione del Gip del Tribunale di Trani e, previa assoluzione per la fattispecie di danneggiamento, non prevista dalla legge come reato, rideterminava in anni due,mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta per il delitto di estorsione ascritto a Pecorella Pasquale. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine all'omessa rilevazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 131 bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 22844/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, la causa di esclusione della pena ex art. 131 bis cod.proc.pen. è applicabile esclusivamente ai reati sanzionati con pena massima non superiore ai cinque anni sicché, attesa la previsione edittale relativa al delitto ex art. 629, comma 1, cod.pen. l'istituto non è invocabile in relazione alla fattispecie contestata. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Parole chiave

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pena massima pena pecuniaria non riscuotibile estorsione aggravamento della pena pene e misure reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine all'omessa rilevazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 131 bis cod.proc.pen
Infatti, la causa di esclusione della pena ex art. 131 bis cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PECORELLA PASQUALE n. a Trani il 10/11/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 16/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari riformava parzialmente la decisione del Gip del Tribunale di Trani e, previa assoluzione per la fattispecie di danneggiamento, non prevista dalla legge come reato, rideterminava in anni due,mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta per il delitto di estorsione ascritto a Pecorella Pasquale. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine all'omessa rilevazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, la causa di esclusione della pena ex art. 131 bis cod.proc.pen. è applicabile esclusivamente ai reati sanzionati con pena massima non superiore ai cinque anni sicché, attesa la previsione edittale relativa al delitto ex art. 629, comma 1, cod.pen. l'istituto non è invocabile in relazione alla fattispecie contestata. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis lfredo Mantovano CP,A, DEPOSITATO IN cAN _L ERIA -