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Ordinanza — n. 22843/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific legal and factual grounds under Art. 581 cod. proc. pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mirabella and Santoro inadmissible due to the generic nature of their criticism regarding the trial court's finding of criminal responsibility. The defense argued a flaw in the reasoning without providing specific legal arguments or factual elements to support the challenge. The court rejected the appeal because the censure violated Article 581(d) of the Code of Criminal Procedure by lacking the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the censure is generic and lacks specific legal grounds and factual elements supporting the impugnation.

Parole chiave

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genericity of censure lack of legal grounds lack of factual elements Art. 581 cod. proc. pen. inadmissible appeal criminal responsibility spending of costs abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per genericità della censura proposta, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione con conseguente violazione dell'art. 581 lett.
art. 640 ter cod.pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) MIRABELLA GIUSEPPE n. a Palermo il 4/12/1962 2) SANTORO MARCELLO n. a Palermo il 14/12/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 9/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 640 ter cod.pen., condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati che, con unico atto, ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità dei prevenuti.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità della censura proposta, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione con conseguente violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria D Santis Alfredo Mantovano -\ r,A ), l, eu,s,- I DEPOWATO IN CAN ERIA 1 3 2