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Ordinanza — n. 22842/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft as prior convictions prove recidivism and lack of generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the defendant's complaints regarding recidivism and sentencing mitigation. The lower court correctly identified three specific prior convictions creating a continuous chain of criminal behavior, establishing an aggravating danger profile that outweighed the request for generic leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 62 bis c.p.: The court must scrutinize prior convictions to establish recidivism; generic mitigation is denied when specific aggravating circumstances and prior criminal history demonstrate significant danger despite the particular lightness of the current offense.

Parole chiave

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recidivism theft prior convictions generic mitigation inadmissible appeal criminal danger sentencing guidelines guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648 c.p.
Art. 62 bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ROHOZNEANU GHEORGHE n. in Romania il 18/4/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 21/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Trapani, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della ricettazione di un'autovettura, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648,comma 2,cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. La Corte di merito, contrariamente all'assunto difensivo, ha correttamente scrutinato e motivatamente disatteso le censure proposte, rilevando, quanto alla recidiva, l'esistenza di ben tre precedenti specifici che si pongono in piena continuità con il fatto giudicato, esprimendo un'ingravescente pericolosità del ricorrente. Quanto al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen, la sentenza impugnata ha sottolineato l'assenza di positivi elementi cui ancorarne il riconoscimento a fronte della significativa gravità del fatto e dei precedenti che militano a carico del prevenuto, il quale, peraltro, ha beneficiato di un trattamento sanzionatorio del tutto mite per effetto del riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria Santis Alf edo Mantovano rn DEPOSITATO IN C