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Ordinanza — n. 22840/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant's defense failed to provide new evidence or compelling reasons to challenge the court's assessment of witness credibility and the weight of the prosecution's evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already scrutinized and rejected by the territorial court without presenting new facts or decisive arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive appeal inadmissible appeal witness credibility procedural dismissal legal costs truffa in materia di credito pericolo di tortura accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BELLOMONTE SALVATORE n. a Palermo il 26/11/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 1/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Bellomonte colpevole dei reati di truffa e violenza privata in danno di Ugo Curia, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle dichiarazioni della teste Motisi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e criticità giustificative. Invero, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di soggettiva credibilità della Motisi, moglie della p.o., e di attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese alla P.g., acquisite agli atti con il consenso delle parti, in assenza di deduzioni suscettibili di incidere in senso decisivo siffatta valutazione. Infatti, il concorde tenore della querela sporta dal Curia e delle s.i.t. della Motisi, alla cui utilizzazione probatoria la difesa ha consentito, rinunziando al contraddittorio dibattimentale, forniscono una ricostruzione della vicenda che dà pieno conforto alle ipotesi d'accusa sicché non può trovare ingresso la sollecitazione difensiva ad una rilettura del compendio probatorio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria antis I redo Mantovano I s - DEPOSITATO IN C