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Ordinanza — n. 22839/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated fraud, citing prior criminal records and evidence of recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against the Court of Appeal's confirmation of their conviction for aggravated fraud inadmissible. The lower court rejected the defense's claims regarding lack of motivation and alleged legal violations, emphasizing the defendants' prior criminal history and the specific modus operandi of the crime. Consequently, the appeals were dismissed as manifestly unfounded, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals based on alleged lack of motivation or legal violations are inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the defense's arguments and relies on established facts demonstrating recidivism and increased criminal danger.

Parole chiave

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aggravated fraud recidivism inadmissible appeal lack of motivation criminal danger manifestly unfounded court costs altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)CANGIANO GENNARO n. a Napoli il 29/1/1958 2) CONTE CARLO n. a Napoli il 20/2/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 14/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di truffa aggravata, condannando ciascuno alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro mille di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva.

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive sottolineando che la spregiudicatezza e professionalità denotate dalle modalità del fatto delittuoso a giudizio si saldano con i precedenti a carico dei ricorrenti, imponendo nei loro confronti un giudizio di maggiore ed ingravescente pericolosità. In proposito la Corte di merito ha rammentato che l'auto utilizzata dagli imputati per la commissione dell'illecito, secondo quanto accertato in fase di indagini, era segnalata in uso a soggetti dediti alle truffe e presentava un apposito vano sotto il sedile nel quale venivano rinvenute altre carte di pagamento, a dimostrazione di una proclività a delinquere tendente alla serialità con aggravamento della prognosi desumibile dalla biografia criminale dei prevenuti. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria D Santis Alfr do Mantovano r cru-c- ,f DEPOSITATO