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Ordinanza — n. 22730/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on grounds of manifestly unfounded lack of reasoning in criminal revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Garozzo Paolo inadmissible, ruling that the alleged lack of reasoning was manifestly unfounded. The court found the lower court's decision on new evidence for criminal revision to be logically sound and consistent with governing principles. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal based on a lack of reasoning is inadmissible if the reasoning is not manifestly unfounded and respects the principles governing the evaluation of new evidence in criminal revision proceedings.

Parole chiave

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criminal revision proceedings lack of reasoning new evidence admissibility appeal inadmissibility procedural costs notificazione tardiva notificazione postale irregolare tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Garozzo Paolo, nato a Acireale il 25/3/1954 avverso la sentenza del 13/7/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione della sentenza sono manifestamente infondati in presenza di motivazione non inficiata da evidenti illogicità e fondata sul rispetto dei principi che governano, nel giudizio di revisione, la valutazione della cd. prova nuova per la sua idoneità a determinare il ribaltamento della precedente decisione di condanna;

Rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore Il Preside Emilia Anna Gio i.no na Petr Vzellis DEPnG;TATO IN CANC; iit RIA 10 GIU ir ) .

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