Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence for violent crime, citing judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive for a violent crime, but the court found this argument repetitive of issues already properly addressed by the lower court. The decision upheld the lower court's discretion in sentencing, noting the penalty was near the statutory minimum and the appellant's recidivism was correctly considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of a sentence if the lower court exercised its discretion rationally and without arbitrariness, as such review is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lombardi Angelo, nato a Aosta il 18/7/1991 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La graduazione della pena rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e, quanto alla mancata esclusione della recidiva valorizzando, quale elemph-íó\ significativo di permanenza al momento del fatto della pericolosità, la reiterazione di reati e la inefficacia, ad infrenare l'indole violenta dell'imputato, delle precedenti condanne;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consiglier i\elatore Il Presidente Emilia Annd Gieirdano a Pet p ellis DEPOSITATO IN CA 4s1 LLEMA oggi