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Ordinanza — n. 22722/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22722/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cozzolino Paolo Flavio, nato a Cantù il 4/6/1979 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 22722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Anche l'obbligo di motivazione sulla misura di applicazione dell'aumento di pena per i reati posti in continuazione è stato adeguatamente assolto. Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese documenti mancanti ritardi procedurali versamento dell'anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cozzolino Paolo Flavio, nato a Cantù il 4/6/1979 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La graduazione della pena rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e, quanto alla mancata esclusione della recidiva valorizzando, quale elemento significativo di permanenza della pericolosità al momento del fatto, la inefficacia, ad infrenare l'indole violenta dell'imputato, delle precedenti condanne.

Anche l'obbligo di motivazione sulla misura di applicazione dell'aumento di pena per i reati posti in continuazione è stato adeguatamente assolto. Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

L'onere motivazionale è stato, nel caso in esame, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per i reati posti in continuazione; Considerato che la insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità è stata correttamente esaminata, anche in chiave di supposta esistenza delle condizioni legittimanti lo stato di necessità, con corrette argomentazioni giuridiche ricondotte alla situazione in fatto e pertanto non rivedibile in questa sede perché involgente apprezzamenti di merito;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere ore Presidente Emilia Ann na Petru ellis DEPOSITATO IN C/3 rICELII1A oggt: _11