Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22720/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22720/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chieco Christian, nato a Rivoli il 27/2/1990 avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22720/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chieco Christian, nato a Rivoli il 27/2/1990 avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali sussidio di ammortamento ripetibili dell'avvocato indennità di disoccupazione dell'assicurato tassazione delle spese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chieco Christian, nato a Rivoli il 27/2/1990 avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di prevalenza meno delle attenuanti generiche, rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura corrispondente al minimo edittale e, quanto alla mancata esclusione della recidiva valorizzando, quale elemento significativo di permanenza al momento del fatto della pericolosità, la reiterazione di reati di indole violenta, in linea con i precedenti per reati contro la persona (resistenza ed estorsione) e, pertanto, correttamente ritenuti ostativi anche all'applicazione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere r atore Il Presidente Emilia Anna Giokclano na Petruzzellis DEPOSITATO IN C A