Italian Court dismisses appeal on generic grounds regarding foreign document formalities and police testimony validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Patrizia Liberati and Pierluigi Lungarotti inadmissible due to their generic nature and lack of specific confrontation with the lower court's findings. The appellants argued that a 2014 foreign document lacked proper formalities and that a forensic appraisal was omitted, but the court noted these were mere reiterations of arguments from the appellate stage. The court rejected these claims because they did not address the core issue of the police agent's testimony establishing the falsity of the theft accusation and the resulting illegal indemnity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: Appeals must be specific and confront the actual content of the contested judgment; generic reiterations of appellate arguments without engaging with the court's valuation of evidence result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Liberati Patrizia. Nata a Roma il 28/9/1961 Lungarotti Pierluigi, nato a Bastia Umbra il 14/6/1960 avverso la sentenza del 13/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi di ricorso, relativi alla utilizzazione del documento del 17 febbraio 2014, per asserita mancanza dei requisiti formali che dovrebbero assistere un documento proveniente da autorità amministrativa estera e omessa effettuazione di perizia, motivi che peraltro costituiscono la mera riedizione di quelli di appello e sui quali insiste la memoria proposta dai ricorrenti in vista dell'odierna udienza, si caratterizzano per la genericità dei rilievi ed aspecificità delle censure che non si confrontano con il reale contenuto della sentenza che, ai fini della responsabilità, ha valorizzato le dichiarazioni in dibattimento dell'agente di polizia che aveva eseguito le indagini pervenendo alla conclusione della falsità della denuncia di furto dell'autovettura e, quindi, illiceità del conseguito indennizzo (artt. 640 e 367 cod. pen.) per i quali i ricorrenti sono stati condannati; che, in presenza di ricorsi inammissibili, è irrilevante la intervenuta prescrizione dei reati, successiva alla sentenza impugnata (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. . Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore I Presidente Emilia Anna Gigií-cZno Anna Petr ellis DEPOSITATO IN CANCE. i O Gi oggi, --